Titolo I
Art. 9
9 / 41Estensione del permesso di ricerca
In vigore dal 29 dic 1996
1. L', comma 2, della legge n.9 del 1991 è sostituito dal seguente:
"2. L'area del permesso di ricerca deve essere tale da consentire il razionale sviluppo del programma di ricerca e non può comunque superare l'estensione di 750 chilometri quadrati; nell'area del permesso possono essere comprese zone adiacenti di terraferma e mare.".
2. Non si fa luogo a riduzioni dell'area del permesso di ricerca se l'area iniziale è inferiore a 300 chilometri quadrati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;625#art-9