Art. 41 · Norme abrogate
Titolo III

Art. 41

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Norme abrogate

In vigore dal 29 dic 1996
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: a) gli , comma secondo, 5, commi secondo, quinto e sesto, 6, 26, 37, 38, commi primo, terzo e quinto, e 55 della legge n. 613 del 1967 e successive modifiche; b) l'articolo 106 del T.U. degli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1987, n. 218. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 novembre 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri BERSANI, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato VISCO, Ministro delle finanze BURLANDO, Ministro dei trasporti e della navigazione RONCHI, Ministro dell'ambiente DINI, Ministro degli affari esteri FLICK, Ministro di grazia e giustizia CIAMPI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: FLICK
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;625#art-41