Titolo III
Art. 40
40 / 41Accertamenti sugli investimenti effettuati ai sensi degli articoli 34 e 68 della legge n.613 del 1967 e dell'articolo 26 della legge n.9 del 1991
In vigore dal 28 set 2004
1. Al fine di semplificare l'applicazione della nuova disciplina in materia di aliquote di prodotto introdotta dal presente decreto, i titolari di concessioni di coltivazione che hanno presentato domanda di esonero ai sensi dell' della legge n. 9 del 1991 per gli anni dal 1993 al 1996, inviano, entro il 30 giugno 1997 per gli anni 1993, 1994 e 1995, ed entro il 31 dicembre 1997 per l'anno 1996, all'UNMIG ed alle sue Sezioni, un prospetto contenente il riepilogo degli investimenti effettuati in ciascuno degli anni indicati per le opere di prospezione non esclusiva e di ricerca esclusiva di idrocarburi facenti parte del progetto di investimenti presentato all'UNMIG per gli stessi anni, con riferimento alle opere per le quali non sia già stata emessa dalla Sezione competente la relativa certificazione ai sensi degli della legge n.613 del 1967 e dell' della legge n. 9 del 1991.
2. Il prospetto ed i tabulati analitici di documentazione delle spese effettuate sono sottoscritti dal legale rappresentante del concessionario o un suo delegato, che attesta la veridicità e la pertinenza delle spese elencate alle opere del progetto di investimento approvato.
2-bis. I titolari di concessioni di coltivazione che hanno presentato istanze di esonero ai sensi dell' della legge 9 gennaio 1991, n. 9, in merito alle quali non risultino conclusi i relativi accertamenti, inviano entro il 31 dicembre 2004 l'aggiornamento dei prospetti di cui al comma 2 relativamente alle opere che risultavano ancora in corso alla data del 31 dicembre 1997.
L'aggiornamento, sottoscritto dal legale rappresentante del concessionario o da un suo delegato, indica altresì l'importo delle eventuali aliquote non corrisposte e ad esso si allega copia dell'avvenuto versamento, entro la stessa data, a titolo definitivo, dell'80 per cento dell'importo indicato.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 AGOSTO 2004, N. 239.
4. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 AGOSTO 2004, N. 239.
5. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 AGOSTO 2004, N. 239.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;625#art-40