Art. 4 · Modifiche alle procedure di conferimento di permessi di ricerca
Titolo I

Art. 4

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Modifiche alle procedure di conferimento di permessi di ricerca

In vigore dal 29 dic 1996
1. Il programma dei lavori allegato alla domanda di permesso di ricerca è presentato in busta chiusa, da aprire allo scadere del termine di cui al comma 4. 2. Al fine di razionalizzare l'area richiesta, l'UNMIG può apportare modifiche non significative alla sua forma ed estensione. 3. Ferma restando la pubblicazione dell'istanza nel BUIG, il Ministero trasmette alla Commissione delle Comunità europee, per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, un avviso contenente le informazioni essenziali sull'istanza. 4. Gli enti interessati possono presentare domanda di permesso sulla stessa area entro tre mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 3; le domande pervenute oltre tale termine sono dichiarate irricevibili. 5. Nonostante l'avvio del procedimento di conferimento, resta ferma la facoltà di negare il rilascio del permesso per motivate ragioni di interesse pubblico, purchè ciò non dia luogo a discriminazioni; il relativo provvedimento è pubblicato nel BUIG. 6. Il decreto di conferimento è pubblicato nel BUIG, riportando, per estratto, il programma dei lavori approvato e le motivazioni adottate, e comunicato alla regione o provincia autonoma territorialmente interessata.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;625#art-4