Art. 39 · Titoli vigenti nel territorio delle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano
Titolo III

Art. 39

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Titoli vigenti nel territorio delle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano

In vigore dal 29 dic 1996
(Titoli vigenti nel territorio delle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano) 1. I titoli vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ubicati nel territorio delle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano sono confermati per la loro originaria durata ed estensione. 2. Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono al Ministero, per la successiva comunicazione alla Commissione europea, un elenco dei titoli vigenti con i relativi decreti di attribuzione, nonché delle istruttorie in corso. 3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la loro disciplina ai principi di cui agli articoli contenuti nel titolo I del presente decreto, i quali valgono come principi fondamentali di riforma economico-sociale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;625#art-39