Art. 36 · Concessioni di stoccaggio in giacimenti già coltivati
Titolo II

Art. 36

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Concessioni di stoccaggio in giacimenti già coltivati

In vigore dal 29 dic 1996
1. Nelle zone delimitate nella tabella A ed annessa cartina allegate alla legge n.136 del 1953, non riattribuite all'ENI in permesso o in concessione, gli enti interessati possono presentare, qualora ne ricorrano le condizioni, domanda di concessione di stoccaggio ai sensi della legge 26 aprile 1974, n.170, relativamente a giacimenti per i quali si è conclusa la fase di coltivazione. 2. La concessione di stoccaggio è accordata in base alle disposizioni della legge 26 aprile 1974, n.170 e del disciplinare- tipo vigente in materia, in quanto applicabili.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;625#art-36