Art. 35 · Chiusura pozzi minerari
Titolo II

Art. 35

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Chiusura pozzi minerari

In vigore dal 29 dic 1996
1. Conclusa l'attribuzione dei titoli minerari, l'ENI presenta entro sei mesi al Ministero un programma di chiusura mineraria dei pozzi perforati ubicati nelle zone delimitate nella tabella A ed annessa cartina allegate alla legge n.136 del 1953, non riattribuite in permesso o concessione, comprendente il ripristino delle relative aree e la rimozione degli impianti connessi, da realizzare entro il termine di due anni. 2. Il Ministero, sentito il Ministero delle finanze e, per gli aspetti di competenza il Ministero dei trasporti e della navigazione, può autorizzare il permanere di pozzi non chiusi minerariamente o di impianti nelle zone di cui al comma 1, ove essi siano richiesti da altri enti interessati alla loro utilizzazione per la coltivazione di fluidi associati o di risorse geotermiche o per attività di stoccaggio di idrocarburi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;625#art-35