Art. 34 · Messa a disposizione delle aree residue
Titolo II

Art. 34

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Messa a disposizione delle aree residue

In vigore dal 29 dic 1996
1. Conclusa l'attribuzione dei titoli minerari, il Ministero, con avviso da pubblicare nel BUIG e nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, rende note la data a decorrere dalla quale gli interessati possono presentare domande di permesso di prospezione o di ricerca, secondo le procedure stabilite dall', e la delimitazione delle aree residue richiedibili nelle zone delimitate nella tabella A ed annessa cartina allegate alla legge n.136 del 1953.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;625#art-34