Titolo II
Art. 30
30 / 41Disciplina delle concessioni di coltivazione
In vigore dal 29 dic 1996
1. Il provvedimento di attribuzione approva il programma dei lavori da svolgere e stabilisce ogni altro obbligo in conformità delle disposizioni di legge.
2. Il provvedimento indica l'estensione della concessione, che non può superare 150 chilometri quadrati, e la sua durata, che non può superare 20 anni, prorogabili secondo le norme vigenti.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli della legge n.9 del 1991.
4. L'obbligo di corrispondere le aliquote di prodotto della coltivazione di cui al capo IV del titolo I del presente decreto decorre dal 1o gennaio 1997.
5. Se il programma di cui al comma 1 prevede opere o attività per le quali non è stata attivata la procedura di cui agli o 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 526, l'inizio dei lavori è subordinato alle procedure di cui agli o 4, comma 2, del citato decreto presidenziale n. 526 de) 1994, ove ricorrano le condizioni ivi stabilite.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;625#art-30