Art. 2 · Disposizioni generali
Titolo I

Art. 2

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Disposizioni generali

In vigore dal 29 dic 1996
1. Il presente decreto disciplina la prospezione, la ricerca, la coltivazione e lo stoccaggio di idrocarburi nell'intero territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana; per quanto non diversamente disposto, valgono le disposizioni vigenti in materia. 2 Le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi nei territori delle province di Ferrara e Rovigo, limitatamente agli strati del Quaternario situati a profondità non superiore a 1200 m, nonché le attività di cui all' della legge 10 febbraio 1953, n. 136, di seguito denominata legge n.136 del 1953, e alla legge 24 luglio 1962, n.1072, sono assoggettate alla legge n.6 del 1957, e successive modifiche e integrazioni, e alla disciplina del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;625#art-2