Art. 17 · Appalti nei settori esclusi
Titolo I

Art. 17

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Appalti nei settori esclusi

In vigore dal 29 dic 1996
1. Il comma 3 dell' del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.158, è sostituito dal seguente: "3. Ai fini della richiesta di decisione di cui al comma 2, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica alla Commissione europea le misure adottate affinché i soggetti appaltanti: a) osservino i principi di non discriminazione e della concorrenza nell'aggiudicare appalti di lavori, forniture e servizi, in particolare per quanto riguarda l'informazione che mettono a disposizione delle imprese in ordine alle proprie intenzioni di stipulare appalti; b) comunichino alla Commissione europea, alle condizioni da questa stabilite, le informazioni relative all'assegnazione degli appalti.". 2. Il comma 5, dell', del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, è abrogato. CAPO IV Armonizzazione delle disposizioni in materia di canoni e di aliquote di prodotto della coltivazione
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;625#art-17