Art. 11 · Esercizio del permesso di ricerca
Titolo I

Art. 11

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Esercizio del permesso di ricerca

In vigore dal 29 dic 1996
1. L', comma 8, della legge n.9 del 1991 è sostituito dal seguente: "8. Il termine per l'inizio dei lavori da parte del titolare del permesso, da stabilire nel permesso stesso, non può essere superiore a dodici mesi dalla comunicazione del conferimento del permesso per le indagini geologiche e geofisiche e a sessanta mesi dalla stessa data per le perforazioni.". 2. L', comma 9, della legge n.9 del 1991 è sostituito dal seguente: "9 Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può prorogare i termini di cui al comma 8, su tempestiva istanza del titolare del permesso che provi di non poter rispettare i termini stessi per cause di forza maggiore, per il tempo strettamente necessario al superamento delle cause e comunque non superiore a sei mesi per l'inizio delle prospezioni e a due anni per l'inizio della perforazione, che dovrà in ogni caso iniziare effettivamente entro la prima vigenza del permesso.". 3. Il trasferimento delle quote di uno o più contitolari del permesso di ricerca è autorizzato, sentiti gli altri contitolari, con provvedimento del Ministero.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;625#art-11