Titolo I
Art. 10
10 / 41Richiesta in permesso di aree già detenute in precedenza
In vigore dal 29 dic 1996
1. L', comma 7, della legge n.9 del 1991 è sostituito dal seguente:
"7. I titolari di permesso di ricerca cessato per scadenza, rinuncia o decadenza non possono richiedere un nuovo permesso sulla stessa area o su parte di essa, o subentrarvi acquisendone quote, se non dopo quattro anni dalla cessazione del permesso precedente; tali disposizioni non si applicano nel caso i titolari abbiano ottenuto una concessione di coltivazione nell'ambito del permesso precedente o se abbiano perforato un pozzo nel secondo periodo di proroga previsto nel relativo programma di lavoro.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;625#art-10