Titolo III›Capo III
Art. 94
94 / 107Comandi a distanza in caso di emergenza
In vigore dal 29 dic 1996
1. Il datore di lavoro istituisce un sistema di comandi a distanza in caso di emergenza, munito nei punti appropriati di stazioni di controllo idonee ad essere utilizzate in caso di emergenza, comprese stazioni di controllo nei punti sicuri di raduno e nei posti di evacuazione.
2. L'obbligo di cui al comma 1 riguarda in particolare i sistemi di ventilazione, i dispositivi di arresto di emergenza delle apparecchiature atte ad innescare incendi, i dispositivi di sicurezza contro la fuga di liquidi e di gas infiammabili, nonché i sistemi di protezione antincendio e di controllo dei pozzi.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-94