Art. 93 · Prescrizioni per gli impianti di superficie e sottomarini
Titolo IIICapo III

Art. 93

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Prescrizioni per gli impianti di superficie e sottomarini

In vigore dal 29 dic 1996
1. I progetti delle piattaforme di produzione e strutture assimilabili rigidamente collegate al fondo marino, di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979, devono essere depositati presso la competente autorità di vigilanza e la Capitaneria di porto competente prima dell'inizio della costruzione, corredati da una dichiarazione esplicita del progettista circa il rispetto dei criteri di cui ai commi 1 e 2 dell' del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979. 2. Le piattaforme galleggianti e strutture analoghe, quali le unità galleggianti per lo stoccaggio e il trattamento di idrocarburi, di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979, devono essere in possesso di valido certificato di classe rilasciato da un ente di classificazione riconosciuto dal Ministero dei trasporti e della navigazione. 3. Ai fini della prevenzione incendi si applicano l' del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979 per le unità galleggianti, l' per le piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili rigidamente collegate al fondo marino, e gli per le centrali di trattamento a terra direttamente collegate mediante tubazioni alle piattaforme e alle strutture di cui al comma 1. 4. L'autorizzazione all'inizio della produzione e all'esercizio degli impianti è accordata dall'autorità di vigilanza una volta effettuate le verifiche di cui agli articoli richiamati al comma 3, che devono essere effettuate entro 60 giorni dalla richiesta. 5. Decorso tale termine l'autorità di vigilanza, ravvisatane l'opportunità o l'urgenza, può accordare autorizzazione provvisoria all'esercizio, subordinatamente ad esplicita dichiarazione del concessionario che l'opera e le relative dotazioni sono state eseguite conformemente al progetto. 6. L'autorizzazione all'esercizio di impianti di produzione e condotte sottomarini è accordata secondo le procedure di cui ai commi 4 e 5.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-93