Art. 78 · Comunicazioni in condizioni normali e in caso di emergenza
Titolo IIICapo I

Art. 78

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Comunicazioni in condizioni normali e in caso di emergenza

In vigore dal 29 dic 1996
1. Il datore di lavoro, in relazione alla valutazione dei rischi, fornisce per ogni luogo di lavoro occupato da lavoratori: a) un sistema capace di dare l'allarme con segnali visivi ed acustici in ogni posto di lavoro occupato da lavoratori; b) un sistema di comunicazione udibile distintamente in tutti i punti dell'impianto; c) per le attività che si svolgono in mare, un sistema in grado di mantenere le comunicazioni con la terraferma e i sensori di emergenza. 2. I dispositivi di attivazione dell'allarme di cui al comma 1, lettera a), devono essere collocati in apposite postazioni. 3. Il datore di lavoro, in caso di presenza di lavoratori in luoghi di lavoro non abitualmente presidiati, deve mettere a loro disposizione sistemi di comunicazione adeguati alle circostanze. 4. Per le attività che si svolgono in mare, i sistemi di cui al comma 1 devono poter rimanere operativi anche in caso di emergenza; il sistema acustico deve essere integrato da sistemi alimentati da fonti energetiche non vulnerabili.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-78