Art. 77 · Intervento ai pozzi
Titolo IIICapo I

Art. 77

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Intervento ai pozzi

In vigore dal 29 dic 1996
1. Il titolare, prima dell'inizio delle operazioni di intervento ai pozzi, presenta alla autorità di vigilanza il programma dei lavori che deve contenere il motivo dell'intervento, tutti i dati significativi del pozzo, l'impianto impiegato, le apparecchiature di sicurezza previste, la sequenza delle operazioni con le eventuali alternative, la metodologia di controlli di eventuali pozzi adiacenti, la durata stimata delle operazioni. 2. Trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento del programma lavori senza che l'autorità di vigilanza abbia comunicate le proprie decisioni, il programma si intende approvato. 3. L'autorità di vigilanza può impartire eventuali disposizioni in merito all'esecuzione delle operazioni di intervento. 4. Interventi di emergenza ai pozzi possono essere effettuati in qualsiasi momento dandone successiva comunicazione alla autorità di vigilanza.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-77