Art. 74 · Porte e portoni
Titolo IIICapo I

Art. 74

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Porte e portoni

In vigore dal 29 dic 1996
1. La posizione, il numero, i materiali da utilizzare per la loro costruzione e le dimensioni di porte e portoni devono essere determinati in funzione della natura e della destinazione dei locali o delle aree interessate. 2. Ove, per impedire l'accesso ad un'area, si usino catene o dispositivi analoghi, questi devono essere chiaramente visibili ed opportunamente indicati con segnali di divieto o di avvertimento. 3. Alle attività di cui al presente capo si applica l', commi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 come sostituito dall' del decreto legislativo n. 626 del 1994.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-74