Art. 73 · Uso di esplosivo nelle operazioni di prospezione e di perforazione
Titolo IIICapo I

Art. 73

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Uso di esplosivo nelle operazioni di prospezione e di perforazione

In vigore dal 29 dic 1996
(Uso di esplosivo nelle operazioni di prospezione e di perforazione) 1. Per le operazioni di prospezione che avvengano mediante l'uso di esplosivo, il DSS deve essere redatto tenendo presenti gli articoli 296, 297, 305, 317, 318, 320, 321, 322, 323, 336, 337, 338, 339, 340, 342, 343, 345, 346, 349, 350, 352, 353, 354, e 355 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959. 2. Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo VIII del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, l'impiego di esplosivi per le operazioni di perforazione e taglio delle colonne, di prelievo delle carote di parete e di svincolo delle batterie, non è soggetto all'autorizzazione dell'autorità di vigilanza. 3. Nelle operazioni di cui al comma 2 l'incaricato delle operazioni in possesso di patente di fochino, avvertito il sorvegliante, dà esecuzione ai lavori relativi, in conformità alle disposizioni e cautele stabilite dal direttore responsabile, in particolare per quanto riguarda il trasporto degli esplosivi all'interno del luogo di lavoro, la detenzione delle attrezzature di innesco e le operazioni preparatorie.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-73