Art. 70 · Perforazioni con fluidi diversi dal fango
Titolo IIICapo I

Art. 70

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Perforazioni con fluidi diversi dal fango

In vigore dal 29 dic 1996
1. Quando la situazione geologica e giacimentologica lo imponga, l'autorità di vigilanza può autorizzare la perforazione di pozzi o di parte di essi con circolazione a fanghi aerati o ad aria. 2. Sono comunque obbligatori un dispositivo rotante di protezione contro le eruzioni, una pompa collegabile al foro e vasche con riserve di fango o acqua pari ad almeno il 150% del volume del foro previsto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-70