Art. 69 · Circolazione del fango
Titolo IIICapo I

Art. 69

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Circolazione del fango

In vigore dal 29 dic 1996
1. Il secondo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 è sostituito dal seguente: "In caso di avarie che comportino la circolazione con l'uso di una sola pompa, le operazioni di perforazione possono proseguire solo per pozzi di sviluppo qualora la conoscenza delle condizioni stratigrafiche e giacimentologiche, in base a quanto specificato nel documento di sicurezza e di salute e nel programma di perforazione, permetta di escludere ogni rischio derivante dall'eventuale arresto accidentale della pompa attiva; in tal caso il datore di lavoro ne dà comunicazione all'autorità di vigilanza competente."
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-69