Art. 68 · Cementazioni
Titolo IIICapo I

Art. 68

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Cementazioni

In vigore dal 29 dic 1996
1. L' del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 è sostituito dal seguente: " 1. Devono essere eseguite prove o controlli sulla riuscita delle cementazioni delle tubazioni di rivestimento, secondo le modalità stabilite nel documento di sicurezza e di salute; il metodo impiegato ed i risultati ottenuti sono annotati sul giornale di sonda."
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-68