Art. 63 · Organizzazione del salvataggio
Titolo IICapo III

Art. 63

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Organizzazione del salvataggio

In vigore dal 29 dic 1996
1. Ferme restando le più specifiche disposizioni di cui al Capo X del Titolo X nonché agli articoli 656, 657 e 658 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, in ogni miniera o cava sotterranea, il datore di lavoro organizza un servizio di salvataggio appropriato per poter condurre rapidamente ed efficacemente un'azione adeguata in caso di gravi incidenti; tale organizzazione deve poter disporre, per intervenire in qualsiasi cantiere di coltivazione o di ricerca in sotterraneo, di un numero sufficiente di soccorritori addestrati e di materiale di salvataggio adeguato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-63