Titolo II›Capo III
Art. 62
62 / 107Controllo della presenza in sotterraneo
In vigore dal 29 dic 1996
1. Il direttore responsabile, provvede affinché in ogni momento siano noti il numero ed i nomi delle persone presenti in una mini- era o in una cava sotterranee; l'elenco di tali persone deve essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari dell'autorità di vigilanza competente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-62