Art. 56 · Armature di sostegno e stabilità dei terreni
Titolo IICapo III

Art. 56

56 / 107

Armature di sostegno e stabilità dei terreni

In vigore dal 29 dic 1996
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, le armature per il sostegno delle gallerie, dei cantieri e di ogni altro scavo, devono essere realizzate in conformità a specifiche istruzioni scritte del direttore responsabile. 2. I luoghi di lavoro e le vie di transito cui hanno accesso i lavoratori devono essere regolarmente ispezionati per verificare la stabilità dei terreni e l'efficacia dell'armatura, che deve essere conseguentemente sottoposta a regolare manutenzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-56