Art. 55 · Misure generali di tutela per gli impianti in sotterraneo
Titolo IICapo III

Art. 55

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Misure generali di tutela per gli impianti in sotterraneo

In vigore dal 29 dic 1996
1. Gli impianti in cui si eseguono lavori sotterranei devono essere predisposti, utilizzati, attrezzati e sottoposti a manutenzione in modo tale che il personale possa lavorare e circolare all'interno con il minimo rischio. 2. Le gallerie devono essere munite di segnaletica in modo da facilitare l'orientamento dei lavoratori.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-55