Art. 54 · Vie di uscita
Titolo IICapo III

Art. 54

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Vie di uscita

In vigore dal 29 dic 1996
1. Il primo comma dell'articolo 141 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 è sostituito dal seguente: "Ogni miniera o cava sotterranea deve essere progettata e realizzata in maniera tale che, in caso di inagibilità di una via di comunicazione con l'esterno, i lavoratori possano abbandonare il luogo di lavoro da altra via collegante il sotterraneo con l'esterno; tale disposizione non si applica ai lavori di tracciamento, preparazione e ricerca."
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-54