Titolo II›Capo I
Art. 49
49 / 107Esercitazioni di sicurezza
In vigore dal 29 dic 1996
1. Il direttore responsabile dispone affinché in tutti i luoghi di lavoro abitualmente occupati siano effettuate, ad intervalli periodici, esercitazioni di sicurezza; durante tali esercitazioni, fra l'altro, deve essere curato e verificato l'addestramento di tutte le persone cui, in caso di emergenza, siano assegnati compiti richiedenti l'impiego, la manipolazione o la messa in funzione di attrezzature di salvataggio; ove possibile, i lavoratori devono potersi esercitare al corretto uso di dette attrezzature.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-49