Art. 46 · Misure generali per la protezione dai rischi di incendio
Titolo IICapo I

Art. 46

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Misure generali per la protezione dai rischi di incendio

In vigore dal 29 dic 1996
1. Sul luogo di lavoro devono essere esposte indicazioni in cui siano specificate le misure previste per prevenire, individuare e combattere l'innesco e la propagazione di incendi. 2. Il decreto di cui all', comma 2, del decreto legislativo. n.626 del 1994 è esteso al settore estrattivo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-46