Art. 45 · Protezione dalle atmosfere nocive
Titolo IICapo I

Art. 45

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Protezione dalle atmosfere nocive

In vigore dal 29 dic 1996
1. Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo XIV del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, in caso di accumuli o di possibili accumuli di sostanze nocive nell'atmosfera, il datore di lavoro prevede misure adeguate per garantirne la soppressione alla fonte, oppure per estrarli o eliminarli in prossimità della fonte, oppure per diluire gli accumuli delle stesse; il sistema adottato deve essere in grado di evitare rischi per i lavoratori. 2. Ferme restando le disposizioni contenute nel Titolo IV del decreto legislativo n. 626 del 1994, nelle zone ove i lavoratori possono essere esposti ad atmosfere nocive per la loro salute, il datore di lavoro fornisce, in numero sufficiente, adeguati apparecchi di respirazione e, ove necessario, di rianimazione; in tali casi il datore di lavoro fa si che sul luogo di lavoro sia presente un numero sufficiente di lavoratori in grado di utilizzare tali apparecchi e che il materiale sia conservato in modo adeguato. 3. All'articolo 634 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, dopo le parole; "di cui ai seguenti articoli 635 e 636" sono aggiunte le parole," e dell'atmosfera".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-45