Art. 40 · Luoghi di lavoro esterni
Titolo ICapo VI

Art. 40

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Luoghi di lavoro esterni

In vigore dal 29 dic 1996
1. Ai luoghi di lavoro esterni si applicano le disposizioni di cui all', commi 3 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica n.547 del 1955 e successive modifiche.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-40