Art. 38 · Illuminazione naturale ed artificiale
Titolo ICapo VI

Art. 38

38 / 107

Illuminazione naturale ed artificiale

In vigore dal 29 dic 1996
1. Le disposizioni dell' del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, come sostituito dall', comma 8, del decreto legislativo n. 626 del 1994 si applicano ai luoghi di lavoro del settore estrattivo. 2. Restano ferme, per le attività in sotterraneo, le disposizioni dell'articolo 290 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959. 3. Nelle attività condotte mediante perforazione, le zone operative di controllo, le vie di emergenza, i punti di imbarco, le zone soggette a rischio devono essere illuminate costantemente; se i locali di lavoro sono occupati solo occasionalmente, tale obbligo è limitato al tempo in cui i lavoratori sono presenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-38