Titolo I›Capo V
Art. 34
34 / 107Recipienti a pressione
In vigore dal 29 dic 1996
1. I recipienti a pressione devono essere installati, conservati ed utilizzati con le necessarie cautele, secondo le norme ad essi relative.
2. I recipienti a pressione sono soggetti alle verifiche e ai collaudi da parte dell'autorità di vigilanza con le modalità stabilite nel decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 luglio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 gennaio 1987, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni.
3. L'autorità di vigilanza può avvalersi, d'intesa con il datore di lavoro, di Enti e laboratori conformi alle norme tecniche armonizzate di riferimento, previamente individuate dall'autorità stessa; le spese relative sono a carico del datore di lavoro.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-34