Titolo I›Capo V
Art. 32
32 / 107Obblighi di manutenzione
In vigore dal 29 dic 1996
1. Il datore di lavoro provvede a che l'ispezione, la manutenzione e la prova dei componenti delle attrezzature, degli strumenti di misura e degli impianti siano eseguite da personale competente, a seguito di specifico incarico.
2. Il personale incaricato della manutenzione di cui al comma 1 deve compilare le schede di ispezione e di prova che devono essere opportunamente archiviate e tenute a disposizione dei funzionari dell'autorità di vigilanza.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-32