Art. 3 · Vigilanza
Titolo ICapo I

Art. 3

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Vigilanza

In vigore dal 29 dic 1996
1. Ai sensi delle norme vigenti: a) la vigilanza sull'applicazione delle norme in tema di sicurezza e di salute dei lavoratori nelle attività minerarie relative a sostanze minerali di prima categoria spetta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la esercita a mezzo della Direzione generale delle miniere e dei suoi uffici periferici ferme restando le attribuzioni e le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano; b) per le attività estrattive relative a sostanze minerali di seconda categoria, ad acque minerali e termali, alle piccole utilizzazioni locali di fluidi geotermici di cui all' della legge 9 dicembre 1986, n. 896, nonché alla coltivazione delle risorse geotermiche classificate di interesse locale di cui all' della stessa legge n. 896 del 1986, la vigilanza sull'applicazione delle norme in tema di sicurezza e di salute dei lavoratori spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano; 2. Quando l'autorità di vigilanza si avvale delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, i relativi oneri finanziari sono a carico del datore di lavoro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-3