Titolo I›Capo IV
Art. 29
29 / 107Misure di carattere generale
In vigore dal 29 dic 1996
1. Le attrezzature meccaniche, elettriche ed elettromeccaniche devono essere scelte, installate, messe in funzione, gestite e sottoposte a manutenzione tenendo in debito conto la sicurezza e la salute dei lavoratori e nel rispetto delle pertinenti normative tecniche.
2. Se le attrezzature di cui al comma 1 sono poste in una zona che presenta o può presentare rischi d'incendio o di esplosione, esse devono essere idonee all'impiego in una zona di questo tipo.
3. Ove necessario, le attrezzature devono essere dotate di dispositivi di protezione adeguati e di sistemi di sicurezza intrinseca.
4. Le attrezzature e gli impianti meccanici devono avere resistenza adeguata, essere esenti da difetti manifesti e rispondenti all'uso cui sono destinati.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-29