Titolo I›Capo III
Art. 26
26 / 107Inchieste sugli infortuni
In vigore dal 29 dic 1996
1. Il funzionario dell'autorità di vigilanza competente incaricato della constatazione di un infortunio, assistito dal direttore responsabile e, ove necessario, da un funzionario dei Vigili del fuoco designato dal Comando provinciale competente, e da un funzionario della Capitaneria di porto per le attività in mare, accerta le circostanze che lo hanno determinato, redige verbale di constatazione raccogliendo le dichiarazioni del sorvegliante, dei testimoni e dell'infortunato.
2. Il verbale e le dichiarazioni, completati con una relazione sulle cause dell'infortunio redatta dallo stesso funzionario verbalizzante, vengono trasmessi dall'autorità di vigilanza all'autorità giudiziaria; copia della documentazione deve essere inviata anche al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere nel caso di minerali di prima categoria e alla regione nel caso di sostanze minerali di seconda categoria e di risorse geotermiche di interesse locale.
3. In caso di infortunio che richieda la denuncia di cui al comma 3, primo periodo dell' a meno che non provvedano altrimenti l'autorità giudiziaria o l'autorità di pubblica sicurezza per motivi di pubblica incolumità, lo stato delle cose non può essere mutato fino all'arrivo del funzionario dell'autorità di vigilanza competente che decide in merito, solo in caso di pericolo grave ed immediato per la sicurezza delle persone o delle lavorazioni, è fatta salva la possibilità per il direttore responsabile ed il sorvegliante di modificare, sotto la propria responsabilità, lo stato delle cose nei luoghi di un infortunio, riferendo immediatamente all'autorità di vigilanza competente le modifiche apportate.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-26