Art. 23 · Incarichi scritti per attività in situazioni pericolose
Titolo ICapo III

Art. 23

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Incarichi scritti per attività in situazioni pericolose

In vigore dal 29 dic 1996
1. Per l'esecuzione di attività in situazioni pericolose o di per sè non pericolose ma che, interagendo con altre, possono far insorgere rischi gravi, i lavoratori devono ricevere specifico incarico scritto che deve precisare le condizioni da rispettare e le precauzioni da adottare prima, durante e dopo i lavori. 2. L'incarico è rilasciato dal direttore responsabile o dal sorvegliante prima dell'inizio del lavoro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-23