Art. 22 · Istruzioni scritte
Titolo ICapo III

Art. 22

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Istruzioni scritte

In vigore dal 29 dic 1996
1. Per ogni luogo di lavoro il datore di lavoro deve curare la predisposizione di istruzioni scritte, opportunamente ubicate e, ove necessario, anche plurilingue, comprensibili a tutti i lavoratori, indicanti le norme da seguire a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e a garanzia dell'impiego del materiale in condizioni di sicurezza, nonché sull'uso delle attrezzature di salvataggio e sulle azioni da intraprendere in caso di emergenza sul posto di lavoro o nelle sue vicinanze.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-22