Art. 21 · Lavoratori competenti
Titolo ICapo III

Art. 21

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Lavoratori competenti

In vigore dal 29 dic 1996
1. Fermo restando, per i lavori in sotterraneo, il disposto dell'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, il datore di lavoro stabilisce, per ciascun posto di lavoro occupato da lavoratori, il numero di lavoratori necessari, tenuto conto anche dei turni per i lavori più gravosi, in possesso della capacità, dell'esperienza e della formazione specifiche per l'esercizio delle funzioni loro affidate.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-21