Titolo I›Capo III
Art. 19
19 / 107Sistemazione dei luoghi di lavoro
In vigore dal 29 dic 1996
1. Nei luoghi di lavoro le sostanze o i depositi pericolosi devono essere asportati o tenuti sotto controllo per il tempo necessario in modo che non costituiscano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
2. Fermo restando quanto stabilito dall' del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, per i posti di lavoro occupati da lavoratori isolati dagli altri occorre prevedere un'idonea sorveglianza o un collegamento con adeguati mezzi di comunicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-19