Art. 103 · Norme soppresse
Titolo IV

Art. 103

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Norme soppresse

In vigore dal 29 dic 1996
1. Sono soppresse, le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959: a) gli articoli da 10 a 19; il Capo V del Titolo II; b) la dizione "Capo II - Disposizioni particolari per la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi" che figura nel Titolo III; c) gli ; l', comma 3, l', l', comma 2; gli , comma 3, 95 e 142; d) il secondo e terzo comma dell'articolo 411; e) il comma 6 dell'articolo 535; gli articoli 662 e 667; f) la dizione "sentito il Consiglio Superiore delle Miniere" agli ; g) l'articolo 678, ultimo comma. 2. Sono soppresse, le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979: a) ; b) i commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-103