Titolo I›Capo II
Art. 10
10 / 107Contenuti del DSS
In vigore dal 29 dic 1996
1. Il DSS di cui all', e quello di cui all', devono contenere la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori in relazione all'attività svolta e la conseguente individuazione delle misure e modalità operative, indicando in particolare le soluzioni adottate, o l'assenza di rischio, per ciascuno dei seguenti elementi:
a) protezione contro gli incendi, le esplosioni e le atmosfere esplosive o nocive;
b) mezzi di evacuazione e salvataggio;
c) sistemi di comunicazione, di avvertimento e di allarme;
d) sorveglianza sanitaria;
e) programma per l'ispezione sistematica, la manutenzione e la prova di attrezzature, della strumentazione e degli impianti meccanici, elettrici ed elettromeccanici;
f) manutenzione del materiale di sicurezza;
g) utilizzazione e manutenzione dei recipienti a pressione;
h) uso e manutenzione dei mezzi di trasporto;
i) esercitazioni di sicurezza;
l) aree di deposito;
m) stabilità dei fronti;
n) armature di sostegno;
o) modalità della ventilazione;
p) zone a rischio di sprigionamenti istantanei di gas, di colpi di massiccio e di irruzioni di acqua;
q) evacuazione del personale;
r) organizzazione del servizio di salvataggio;
s) impiego di adeguate attrezzature di sicurezza per prevenire rischi di eruzione dei pozzi, misure di controllo del fango di perforazione e misure di emergenza in caso di eruzioni;
t) dispositivi di sicurezza e cautele operative in perforazione con fluidi diversi dal fango;
u) impiego dell'uso di esplosivo;
v) eventuale programma di attività simultanee;
z) criteri per l'addestramento in caso di emergenza;
aa) misure specifiche per impianti modulari;
bb) comandi a distanza in caso di emergenza;
cc) indicazione dei punti sicuri di raduno;
dd) disponibilità della camera iperbarica;
ee) protezione degli alloggi dai rischi di incendio ed esplosione.
2. Il DSS deve altresì contenere indicazioni relative a:
a) attività di informazione e formazione dei lavoratori;
b) consultazione del rappresentante per la sicurezza.
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-10