Art. 10 · Contenuti del DSS
Titolo ICapo II

Art. 10

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Contenuti del DSS

In vigore dal 29 dic 1996
1. Il DSS di cui all', e quello di cui all', devono contenere la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori in relazione all'attività svolta e la conseguente individuazione delle misure e modalità operative, indicando in particolare le soluzioni adottate, o l'assenza di rischio, per ciascuno dei seguenti elementi: a) protezione contro gli incendi, le esplosioni e le atmosfere esplosive o nocive; b) mezzi di evacuazione e salvataggio; c) sistemi di comunicazione, di avvertimento e di allarme; d) sorveglianza sanitaria; e) programma per l'ispezione sistematica, la manutenzione e la prova di attrezzature, della strumentazione e degli impianti meccanici, elettrici ed elettromeccanici; f) manutenzione del materiale di sicurezza; g) utilizzazione e manutenzione dei recipienti a pressione; h) uso e manutenzione dei mezzi di trasporto; i) esercitazioni di sicurezza; l) aree di deposito; m) stabilità dei fronti; n) armature di sostegno; o) modalità della ventilazione; p) zone a rischio di sprigionamenti istantanei di gas, di colpi di massiccio e di irruzioni di acqua; q) evacuazione del personale; r) organizzazione del servizio di salvataggio; s) impiego di adeguate attrezzature di sicurezza per prevenire rischi di eruzione dei pozzi, misure di controllo del fango di perforazione e misure di emergenza in caso di eruzioni; t) dispositivi di sicurezza e cautele operative in perforazione con fluidi diversi dal fango; u) impiego dell'uso di esplosivo; v) eventuale programma di attività simultanee; z) criteri per l'addestramento in caso di emergenza; aa) misure specifiche per impianti modulari; bb) comandi a distanza in caso di emergenza; cc) indicazione dei punti sicuri di raduno; dd) disponibilità della camera iperbarica; ee) protezione degli alloggi dai rischi di incendio ed esplosione. 2. Il DSS deve altresì contenere indicazioni relative a: a) attività di informazione e formazione dei lavoratori; b) consultazione del rappresentante per la sicurezza.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-10