Art. 1 · Attività soggette
Titolo ICapo I

Art. 1

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Attività soggette

In vigore dal 29 dic 1996
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche; Vista la legge 17 aprile 1989, n. 150, e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242; Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare gli e gli allegato A e B; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l', comma 3; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, e successive modifiche; Vista la direttiva n. 92/91/CEE del Consiglio del 3 novembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione (undicesima direttiva particolare ai sensi dell', paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE); Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 ottobre 1996; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'interno, della sanità, per la funzione pubblica e gli affari regionali; EMANA il seguente decreto legislativo: (Attività soggette) 1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro nelle attività estrattive di sostanze minerali di prima e di seconda categoria, così come definite dall' del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modifiche. 2. Le norme del presente decreto si applicano: a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali; b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie, esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni; c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera ai sensi dell' del regio decreto n. 1443 del 1927, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni; d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzatura dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali; e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato. 3. Per quanto non diversamente disposto, o modificato dal presente decreto, si applicano le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modifiche, 24 maggio 1979, n. 886, e successive modifiche, all' della legge 30 luglio 1990, n. 221, al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, di seguito complessivamente denominato decreto legislativo n. 626 del 1994. 4. Le disposizioni del presente decreto si applicano, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-1