Art. 9
9 / 13In vigore dal 6 dic 1996
1. Dopo l'art. 110 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:
"Art. 110-bis. - 1. L'autorizzazione alla ritrasmissione via cavo delle emissioni di radiodiffusione è concessa mediante contratto tra i titolari dei diritti d'autore, i detentori di diritti connessi ed i cablodistributori.
2. In caso di mancata autorizzazione per la ritrasmissione via cavo di un'emissione di radiodiffusione, le parti interessate possono far ricorso ad un terzo, scelto di comune accordo, per la formulazione di una proposta di contratto. In caso di mancato accordo la scelta viene effettuata dal presidente del tribunale ove ha la residenza o la sede una delle parti interessate.
3. La proposta del terzo si ritiene accettata se nessuna delle parti interessate vi si oppone entro novanta giorni dalla notifica.".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-10-23;581#art-9