Art. 6
6 / 13In vigore dal 19 nov 1996
1. All'art. 80, comma 2, lettera c), della legge 22 aprile 1941, n. 633, al primo periodo dopo le parole: "in qualsivoglia forma e modo" sono aggiunte le seguenti: "ivi compresa quella via satellite" e alla fine del secondo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "se la fissazione riguarda un'opera cinematografica o audiovisiva, all'artista interprete ed esecutore spetta, per ciascuna utilizzazione dell'opera stessa a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite, un equo compenso, a carico del produttore o del cessionario dei suoi diritti. Salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso è determinato, riscosso e ripartito secondo le norme del regolamento".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-10-23;581#art-6