Art. 5 · Comitato amministratore

Art. 5

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Comitato amministratore

In vigore dal 15 nov 1996
1. Al Fondo autonomo di cui all' sovraintende un Comitato amministratore che dura in carica tre anni ed è composto da sette membri designati dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e da un rappresentante, rispettivamente, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro. Il Presidente è eletto dal Comitato tra i membri designati dalle associazioni della categoria per un massimo di due mandati consecutivi. 2. Il Comitato amministratore ha i seguenti compiti: a) predispone, in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza per il consiglio di amministrazione dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo e delibera sui bilanci tecnici relativi al Fondo; b) delibera in ordine alle modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi; c) fa proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio di amministrazione che le trasmette, con proprio motivato parere, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; d) vigila sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni, nonché sull'andamento del Fondo; e) decide in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni del Fondo. Il termine per ricorrere al Comitato è di novanta giorni dalla data del provvedimento impugnato. Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria. La proposizione dei gravami non sospende il provvedimento; f) assolve ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti. 3. Fino alla nomina del Comitato amministratore di cui al comma primo, da effettuarsi entro il 31 marzo 1997, le sue funzioni sono esercitate da un commissario nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 settembre 1996 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Treu, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Ciampi, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: Flick
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