Art. 2 · Contribuzione

Art. 2

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Contribuzione

In vigore dal 1 giu 2000
1. A decorrere dal 1 gennaio 1999, l'importo della contribuzione da versare al Fondo non può essere inferiore a lire 50.000 mensili. 2. COMMA ABROGATO DALLA L. 17 MAGGIO 1999, N. 144. 3. In caso di iscrizione in età superiore ai sessant'anni, l'iscritto ha facoltà di incrementare l'anzianità contributiva fino ad un numero di anni che consentano il perfezionamento del requisito dei 5 anni di contribuzione al raggiungimento del 65 anno di età mediante il versamento della relativa riserva matematica. 4. Sulla contribuzione al Fondo di cui all' è applicata un'aliquota aggiuntiva parametrata alle effettive spese di gestione, rilevate con apposita contabilità, con verifica di congruità a cadenza quinquennale. La predetta aliquota è determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del comitato di cui all'. 5. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2000, N. 47.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-09-16;565#art-2