Art. 3
3 / 5Trattamento pensionistico dei lavoratori in servizio alla data del 31 dicembre 1995
In vigore dal 15 nov 1996
Trattamento pensionistico dei lavoratori in servizio
alla data del 31 dicembre 1995
1. Per i lavoratori in servizio alla data del 31 dicembre 1995 il trattamento pensionistico di anzianità è regolato secondo i seguenti principi:
a) i lavoratori, con anzianità di servizio, utile per la maturazione del diritto a pensione, pari o superiore a 20 anni interi alla predetta data conseguono il diritto alla prestazione pensionistica:
1) se in possesso dei requisiti anagrafici di cui all'allegata tabella A, con applicazione delle riduzioni percentuali di cui alla tabella B per ogni anno mancante al requisito contributivo complessivo di 35 anni di anzianità;
2) oppure, se in possesso dell'anzianità di servizio di cui alla tabella C, con applicazione delle riduzioni percentuali di cui alla tabella B per ogni anno mancante al requisito contributivo complessivo di 37 anni di anzianità. Le riduzioni percentuali dei trattamenti di pensione operano definitivamente anche nei confronti dei titolari di pensione di reversibilità;
b) i lavoratori aventi un'anzianità di servizio inferiore a quella prevista dalla lettera a), con esclusione di coloro di cui all', comma 1, conseguono il diritto alla pensione:
1) se in possesso di un'età anagrafica minima di cui alla tabella D e di un'anzianità di servizio di cui alla tabella E, con l'applicazione delle riduzioni percentuali per ogni anno mancante al requisito contributivo complessivo di 35 anni di anzianità di cui all'allegata tabella B;
2) oppure, se in possesso dell'anzianità di servizio di cui alla tabella E, con applicazione delle riduzioni percentuali di cui alla tabella B per ogni anno di anzianità mancante al requisito contributivo complessivo in vigore secondo quanto previsto dalla colonna 2 della tabella B allegata all', comma 26, della citata legge n. 335 del 1995.
Le riduzioni percentuali dei trattamenti di pensione operano definitivamente anche nei confronti dei titolari di pensione di reversibilità.
2. Le riduzioni percentuali dei trattamenti di pensione di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori che maturino il diritto alla prestazione pensionistica di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria.
3. La liquidazione in linea capitale del trattamento maturato è consentita solo in caso di maturazione del diritto alla prestazione pensionistica nell'assicurazione generale obbligatoria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-09-16;563#art-3