Art. 1 · Campo di applicazione

Art. 1

1 / 5

Campo di applicazione

In vigore dal 15 nov 1996
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l', comma 23, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 335; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1996; Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro; Emana il seguente decreto legislativo: . Campo di applicazione 1. Le norme del presente decreto legislativo, in attuazione dell', comma 23, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 335, disciplinano i trattamenti pensionistici, erogati dalle forme pensionistiche diverse da quelle dell'assicurazione generale obbligatoria, del personale degli enti che svolgono le loro attività nelle materie di cui all' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-09-16;563#art-1